Il bonus facciate (D.L. n. 160/2019, la Legge di Bilancio per il 2020) è previsto per le spese sostenute nel 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 e consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 90%.
L’intervento oggetto di agevolazione è effettuato sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi sulle facciate interne dell’edificio eccetto quelle visibili esternamente cioè dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Ad esempio, sono escluse le parti confinanti con i cortili interni, salvo quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (Circ. 2/2020).
A spiegare chi può richiedere il bonus facciate e per quali lavori è l’Agenzia delle Entrate, nella guida pubblicata lo scorso 14 febbraio 2020.
Il documento illustra punto per punto quali sono i lavori ammessi in detrazione fiscale con il bonus facciate, incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 per gli interventi di ristrutturazione sugli esterni di edifici esistenti ubicati in zona A o B.
Potranno beneficiare della detrazione fiscale sia i soggetti Irpef titolari di redditi da lavoro dipendente ed i titolari di partita IVA, così come soggetti Ires. Tra i soggetti beneficiari rientrano inoltre anche gli inquilini di immobili in affitto.
La guida dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata in concomitanza alla circolare n. 2 del 14 febbraio 2020, stabilisce quali sono i lavori ammessi in detrazione e quali le modalità per accedervi.
La detrazione è riconosciuta per le spese documentate sostenute nell’anno 2020 e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.