Bonus edilizi: dal 1° gennaio obbligo di SOA per gli esecutori

Dal 1° gennaio 2023 le imprese dovranno possedere l’attestato SOA ai fini delle agevolazioni fiscali superbonus e bonus edilizi per lavori di importo superiore a 516 mila euro.

A partire dal 1° gennaio comincia a produrre i propri effetti la disposizione introdotta dal cd. Decreto taglia prezzi (legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione con modificazioni, del Decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) che impone l’obbligo di possesso di attestato SOA (ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016) per le imprese edili ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, le imprese al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, per eseguire i lavori di importo superiore ad 516 mila euro devono dimostrare, dal 1° gennaio 2023 di avere stipulato un contratto per l’ottenimento della certificazione SOA e, a partire dal 1° luglio 2023, di essere in possesso di tale attestazione.

La norma, in vigore dal 21 maggio 2022 ha previsto, appunto, un termine di entrata in vigore “differito” al fine di consentire alle imprese di potersi adeguare gradualmente al rispetto degli obblighi previsti tenuto conto dei tempi tecnici minimi necessari per ottemperare all’obbligo di attestazione SOA.

La formulazione della norma ha sollevato in questi primi mesi di vigenza una serie di dubbi interpretativi che ANCE ha cercato di sciogliere adottando una linea di coerenza sia con la lettera ma soprattutto con la ratio della disposizione. Quest’ultima risponde all’esigenza di garantire che l’esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati al risparmio energetico e alla sicurezza sismica e ammessi ad usufruire, in varia misura, di incentivi fiscali, sia affidata a operatori che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.

A questo link un’analisi interpretativa ad opera di ANCE dell’articolo 10-bis del Decreto-legge n. 21/2022.

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