Rapporto Congiunturale sul settore delle costruzioni

Il Centro Studi di Assimpredil Ance ha pubblicato la tredicesima edizione del Rapporto Congiunturale sul settore delle costruzioni per la Città Metropolitana di Milano e le Province di Lodi e di Monza e Brianza.
Il Rapporto ha l’obiettivo di delineare i fenomeni che si manifestano sul mercato e le prospettive future in una fase che rimane complessa del ciclo economico.

Il documento vuole analizzare il settore delle costruzioni su diversi fronti, mercato privato e mercato pubblico, concentrandosi sui territori della Città Metropolitana di Milano e sulle Province di Lodi e di Monza e Brianza.

I dati presenti nel Rapporto mostrano come l’economia italiana, seppur in rallentamento rispetto agli anni precedenti, continua a mostrare una capacità di tenuta e resilienza rispetto ad un quadro di rallentamento dell’economia globale, di persistenti tensioni geopolitiche sempre più estese e di una politica monetaria restrittiva adottata finora dalla BCE.

Per gli investimenti in costruzioni il 2023 si chiude con un dato ancora positivo, seppur in rallentamento rispetto alla straordinaria crescita degli anni precedenti.

Nel 2024 si assisterà anche in questi territori ad un cambio di ciclo per il settore delle costruzioni. Verranno meno i volumi di investimenti nella qualificazione del patrimonio residenziale e sarà interessante verificare se la rilevante crescita degli importi dei bandi e delle procedure di gara per la realizzazione di infrastrutture riuscirà a tradursi in investimenti reali.

Vedi Rapporto Congiunturale sul settore delle costruzioni per la Città Metropolitana di Milano e le Province di Lodi e di Monza e Brianza.

Approvato il nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023

Approvato il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), in vigore da aprile 2023: le novità su appalto integrato e bandi senza gara.
Il nuovo Codice degli appalti pubblici è realtà; 229 articoli e 36 allegati con un unico obiettivo: semplificare la procedura esistente.

Si è concluso l’iter di approvazione del Codice degli appalti pubblici, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo “in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

L’approvazione è uno step necessario per adempiere agli obblighi del PNRR e ricevere i 19 miliardi di euro chiesti dall’Italia.

La riforma della disciplina degli appalti si basa su tre cardini:

  • il “principio del risultato”, quindi favorire l’esecuzione dei contratti con tempestività e con il miglior rapporto qualità-prezzo;
  • il “principio della fiducia” tra privati e Pubblica amministrazione verso procedure legittime e trasparenti;
  • la salvaguardia del “made in Italy”, tra i criteri di valutazione dell’offerta sono previsti dei meccanismi per tutelare le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi.

In sintesi, le novità più importanti riguardano:

  • la creazione di una Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici dal primo gennaio 2024;
  • le deroghe per i cantieri;
  • la liberalizzazione degli appalti sotto soglia;
  • l’appalto integrato.

Nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023): il testo da scaricare e le novità

Bonus edilizi: dal 1° gennaio obbligo di SOA per gli esecutori

Dal 1° gennaio 2023 le imprese dovranno possedere l’attestato SOA ai fini delle agevolazioni fiscali superbonus e bonus edilizi per lavori di importo superiore a 516 mila euro.

A partire dal 1° gennaio comincia a produrre i propri effetti la disposizione introdotta dal cd. Decreto taglia prezzi (legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione con modificazioni, del Decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) che impone l’obbligo di possesso di attestato SOA (ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016) per le imprese edili ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, le imprese al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, per eseguire i lavori di importo superiore ad 516 mila euro devono dimostrare, dal 1° gennaio 2023 di avere stipulato un contratto per l’ottenimento della certificazione SOA e, a partire dal 1° luglio 2023, di essere in possesso di tale attestazione.

La norma, in vigore dal 21 maggio 2022 ha previsto, appunto, un termine di entrata in vigore “differito” al fine di consentire alle imprese di potersi adeguare gradualmente al rispetto degli obblighi previsti tenuto conto dei tempi tecnici minimi necessari per ottemperare all’obbligo di attestazione SOA.

La formulazione della norma ha sollevato in questi primi mesi di vigenza una serie di dubbi interpretativi che ANCE ha cercato di sciogliere adottando una linea di coerenza sia con la lettera ma soprattutto con la ratio della disposizione. Quest’ultima risponde all’esigenza di garantire che l’esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati al risparmio energetico e alla sicurezza sismica e ammessi ad usufruire, in varia misura, di incentivi fiscali, sia affidata a operatori che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.

A questo link un’analisi interpretativa ad opera di ANCE dell’articolo 10-bis del Decreto-legge n. 21/2022.

Manutenzione periodica dei tetti: l’importanza delle verifiche visive.

Effettuare dei controlli periodici dei tetti, al fine di evitare infiltrazioni e danni, è un’operazione necessaria. Infatti, permette di essere certi che l’abitazione sia asciutta e in ottimo stato.

Le infiltrazioni ai tetti sono un problema rilevante in quanto possono portare notevoli danni anche alla struttura dell’immobile. Ecco perché è necessario controllare spesso lo stato dei sottotetti, soprattutto su fabbricati di non recente costruzione. In questi casi diventa necessario procedere alla sua impermeabilizzazione, che può essere realizzata con diverse procedure da scegliere in base alle esigenze e alle disponibilità economiche. Non solo, perché l’impermeabilizzante per il tetto deve essere tale da resistere alle sollecitazioni che normalmente le strutture hanno, anche in fase di lavori, deve quindi trattarsi di un materiale che ha una buona elasticità e capacità di adattamento ai mutamenti.

La periodicità, con la quale devono essere effettuate queste verifiche, dipende da diversi fattori. Ad esempio, è importante considerare i materiali con i quali è stato realizzato il tetto: una struttura in legno, per esempio, richiede controlli molto più frequenti rispetto ad una in metallo.

In linea generale le verifiche visive sull’esterno della copertura, che spesso precedono una vera e propria manutenzione del tetto, andrebbero eseguite almeno una volta l’anno e dovrebbero:

  • riguardare la stabilità delle tegole e degli altri elementi di copertura;
  • verificare la presenza di tegole rotte;
  • verificare se grondaie, pluviali e canali di scolo sono liberi da foglie e nidi;
  • controllare lo stato dei comignoli;

Fondamentali sono le verifiche dopo eventi atmosferici eccezionali in seguito al verificarsi di eventi atmosferici di eccezionale intensità: vento, piogge intense e ripetute, nevicate abbondanti o tempeste di grandine sono infatti fattori che possono compromettere la buona tenuta di una copertura, delineando la necessità di eseguire un’imminente manutenzione del tetto.

In questo caso è importante agire non appena possibile ed effettuare al più presto gli eventuali lavori di ripristino. Se così non fosse, gli eventuali danni potrebbero aggravarsi o provocare altre problematiche più invasive.

Risana Soluzioni si occupa di tutto questo, dai controlli alle operazioni di ripristino. Ogni volta, assicuriamo un intervento effettuato nel pieno rispetto della sicurezza di cose e persone. I nostri tecnici effettuano tutte le verifiche del caso, per essere certi che la struttura del tetto non abbia subito danni e che le eventuali tegole di copertura non siano pericolanti o si siano spostate in seguito a delle raffiche di vento.


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Intervento immediato per i danni da maltempo

 

Temporali, grandinate, trombe d’aria, alluvioni, bombe d’acqua, terremoti, possono danneggiare gravemente la tua casa e la tua azienda.

Risana Soluzioni fornisce un servizio di pronto intervento post sinistro rapido e professionale in tutto il territorio nazionale.

Intervenire in tempi brevissimi è fondamentale in quanto molte volte non vi è la percezione del reale danno e fumi, gas, polveri, acqua o fanghi possono essere causa di un ulteriore danneggiamento dei beni e delle strutture.

Risana Soluzioni garantisce ai propri clienti un intervento di Pronto Intervento entro 5h dalla chiamata attivo 24h per 365 giorni all’anno.

Il servizio di Pronto Intervento consiste nell’effettuazione immediata di un sopralluogo da parte dei nostri tecnici per analizzare la situazione; una volta raccolte le informazioni necessarie siamo in grado di fornire una precisa stima dei danni effettivamente subiti e predisporre le attività di Pronto Intervento e le successive operazioni di messa in sicurezza e di bonifica.

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Revisione linee vita: come e quando farla?

​L’installazione di sistemi anticaduta (le cosiddette linee vita) su ristrutturazioni ed edifici di nuova costruzione è un obbligo riconosciuto in numerose regioni italiane.

Gli utilizzatori di questi sistemi sono i soggetti che, per svolgere la loro attività, devono salire sui tetti e quindi dono esposti al rischio di caduta.
Per la loro sicurezza sono tenuti a richiedere la documentazione delle linee vita prima di accedere alla copertura, verificando che la data dell’ultima revisione effettuata non sia superiore a un anno e controllando al tempo stesso di persona la corrispondenza e l’integrità delle linee vita.

Le attività di base di queste ispezioni sono la pulizia degli ancoraggi, il serraggio dei dadi e il tensionamento del cavo.

Ma ogni quanto si dovrebbe eseguire la revisione periodica delle linee vita?

In seguito all’installazione di una linea vita è fondamentale procedere periodicamente alla revisione del sistema. L’intervento di personale competente è richiesto sempre in seguito al montaggio, prima della messa in servizio del sistema, e successivamente “almeno una volta all’anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi” (UNI EN 11158, art. 9.1.6). Si rende inoltre obbligatoria un’ispezione, prima di procedere a un ulteriore uso, in seguito ad un arresto di caduta.

In cosa consiste la revisione?

Il DLGS 81/2008 prevede, tra le misure generali di tutela, l’obbligo di verificare la “regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti” (art. 15, comma 1, lettera z). Impone inoltre l’uso di sistemi e dispositivi che siano conformi alle norme tecniche (art. 115, comma 1). Il responsabile della verifica periodica viene riconosciuto nel datore di lavoro (proprietario dell’immobile o amministratore condominiale) o nel responsabile di cantiere.


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Pulizia grondaie e pluviali per mantenere la tua casa sicura

La pulizia delle grondaie e dei pluviali va eseguita periodicamente e in genere con cadenza annuale verso la fine dell’estate. E’ un’operazione che si può eseguire autonomamente a patto di essere dotati della giusta attrezzatura e che si possa raggiungere il tetto con facilità.

La pulizia delle grondaie e dei pluviali in condominio non può e non deve essere eseguita con mezzi fai da te ma sarà sempre necessario affidarsi a specialisti che sappiano come operare in sicurezza anche ad altezze elevate.

La pulizia delle grondaie e dei pluviali è un’attività fondamentale per evitare i problemi conseguenti al deposito di foglie e detriti che, ostruendo, possono provocare il ristagno dell’acqua piovana e favorire, di conseguenza, il cedimento dei gocciolatoi oltre che la formazione di muffe, danni sulle facciate e infiltrazioni d’acqua all’interno della casa.

La pulizia delle grondaie e dei pluviali dovrebbe essere compiuta almeno una volta l’anno. Se la pulizia dei canali di scolo delle acque piovane è effettuata con regolarità, la loro funzionalità sarà sicuramente assicurata, eliminando il rischio di accumuli di foglie e detriti vari ed evitando le problematiche relative al ristagno di acqua.

La pulizia delle grondaie e dei pluviali può essere fatta in autonomia ma, essendo spesso effettuata ad altezze elevate, è opportuno prendere tutte le precauzioni del caso al fine di evitare incidenti o cadute pericolose. Rivolgersi a dei professionisti del settore è certamente più vantaggioso dal punto di vista della sicurezza,

Se durante il controllo e la pulizia delle grondaie e pluviali risultassero danneggiati o forati alcuni elementi, è consigliabile non rimandare eventuali riparazioni o sostituzioni, perché potrebbero verificarsi delle perdite d’acqua con conseguenze su cornicioni e facciate.


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Credito d’imposta adeguamento ambienti lavoro, santificazione e DPI

Credito d’imposta adeguamento ambienti lavoro, santificazione e DPI

Il DL Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020 e contiene 266 articoli.

Il provvedimento normativo sulle “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” conferma quanto già anticipato nella bozza circolata nei giorni scorsi circa il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e DPI.

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO


Questo aspetto viene disciplinato all’articolo 120 che si compone di 6 commi ed elenca gli interventi e i soggetti verso i quali è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80 mila euro.

L’obiettivo è quello di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, verso:

i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 Decreto Rilancio (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema…), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore.

Gli interventi necessari, per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, che rientrano nel credito d’imposta adeguamento luoghi di lavoro e identificati nel Decreto Legge Rilancio, sono: quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
quelli per l’acquisto di arredi di sicurezza, gli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa,
quelli per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Al comma 2 dell’art.120 viene precisato, inoltre che il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta.

In successiva fase verranno identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa e delle condizioni previste dalla Comunicazione delle Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e per successive modifiche.

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E DPI


Con l’articolo 125 viene regolamentato il credito d’imposta, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60 mila euro, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tra le spese ammissibili al credito d’imposta in questione, rientrano quelle per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  •  l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Come utilizzare il credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI?

Questo può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 4 rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione DL Rilancio, l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 200 milioni di euro.

Il comma 5 dell’articolo 125, prevede l’applicazione della misura nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C(2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, e successive modifiche.

Il comma 6 abroga l’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l’articolo 30 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Superbonus nel decreto Rilancio 2020

L’art. 119 (Incentivi per l’efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del decreto Rilancio ha previsto nuove possibilità per l’edilizia con l’incentivazione degli interventi di ristrutturazione edilizia che migliorino l’efficienza energetica e diminuiscano il rischio sismico del patrimonio edilizio italiano.

Ecobonus e Sisma Bonus al 110%: i tetti di spesa

In riferimento ai limiti di spesa, il decreto rilancio prevede sia per ecobonus che per sisma bonus una suddivisione della detrazione complessiva in 5 quote annuali di pari importo. Vediamo a quanto ammontano i tetti massimi di spesa per ogni singola categoria di intervento:

  • per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo [comma 1, lettera a) dell’art. 119], la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati [comma 1, lettera b) dell’art. 119], la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • per interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti [comma 1, lettera c) dell’art. 119] a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o di microcogenerazione, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Nel caso congiuntamente ai suddetti interventi siano eseguiti altri interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa, questi potranno godere della nuova aliquota potenziata al 110% rispettando però gli originari tetti di spesa e, quindi, ad esempio:

  • per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro;
  • per gli interventi sugli involucri (che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza anche inferiore al 25% ma che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010), il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
  • per l’istallazione di pannelli o schermature solari, il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
    per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua, il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
  • Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sisma bonus) il limite massimo di spesa consentito è di 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Ecobonus e Sisma bonus al 110%: come ottenerli?

Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche.
[fonte Lavori Pubblici]

Sanificazione strutture non sanitarie #Covid-19

Istituto Superiore della sanità ha pubblicato il “Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”.

Il rapporto presenta una panoramica relativa all’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19.

Le indicazioni si basano sulle evidenze, a oggi disponibili, relativamente alla trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali. Le indicazioni considerano anche l’impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo.

Il documento include anche indicazioni sul trattamento del tessile da effettuarsi in loco (sia abbigliamento in prova che superfici non dure quali arredi imbottiti, tendaggi, ecc). Il rapporto precisa i termini usati nell’ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per l’ambiente e detergente.

Riguardo la stabilità nel tempo del virus SARS-CoV-2 su differenti superfici il rapporto fornisce una tabella di immediata fruizione dalla quale si evidenzia che sulla carta da stampa e velina le particelle virali infettanti sono state rilevate fino a 30 minuti dalla contaminazione; dopo 3 ore non sono più state rilevate. Sul tessuto, invece la presenza di tali particelle è risultata più duratura nel tempo: sono state rilevate fino a 1 giorno dalla contaminazione e non più rilevate dopo 2 giorni. Su banconote e vetro la presenza delle particelle virali infettanti è stata rilevata fino a 2 giorni dopo la contaminazione; non più rilevata dopo 4 giorni. Più lungo l’intervallo di tempo su acciaio inox e plastica: le particelle virali infettanti sono state rilevate, infatti, fino a 4 giorni dalla contaminazione; non più rilevate dopo 7 giorni. Testata anche la presenza delle particelle virali infettanti sulle mascherine chirurgiche: nello strato interno le particelle sono state rilevate fino a 4 giorni dalla contaminazione, dopo 7 giorni non sono state più rilevate; nello strato esterno invece le particelle virali sono risultate presenti fino a 7 giorni dalla contaminazione.

Scarica il rapporto

Tel 0396776453