Manutenzione periodica dei tetti: l’importanza delle verifiche visive.

Effettuare dei controlli periodici dei tetti, al fine di evitare infiltrazioni e danni, è un’operazione necessaria. Infatti, permette di essere certi che l’abitazione sia asciutta e in ottimo stato.

Le infiltrazioni ai tetti sono un problema rilevante in quanto possono portare notevoli danni anche alla struttura dell’immobile. Ecco perché è necessario controllare spesso lo stato dei sottotetti, soprattutto su fabbricati di non recente costruzione. In questi casi diventa necessario procedere alla sua impermeabilizzazione, che può essere realizzata con diverse procedure da scegliere in base alle esigenze e alle disponibilità economiche. Non solo, perché l’impermeabilizzante per il tetto deve essere tale da resistere alle sollecitazioni che normalmente le strutture hanno, anche in fase di lavori, deve quindi trattarsi di un materiale che ha una buona elasticità e capacità di adattamento ai mutamenti.

La periodicità, con la quale devono essere effettuate queste verifiche, dipende da diversi fattori. Ad esempio, è importante considerare i materiali con i quali è stato realizzato il tetto: una struttura in legno, per esempio, richiede controlli molto più frequenti rispetto ad una in metallo.

In linea generale le verifiche visive sull’esterno della copertura, che spesso precedono una vera e propria manutenzione del tetto, andrebbero eseguite almeno una volta l’anno e dovrebbero:

  • riguardare la stabilità delle tegole e degli altri elementi di copertura;
  • verificare la presenza di tegole rotte;
  • verificare se grondaie, pluviali e canali di scolo sono liberi da foglie e nidi;
  • controllare lo stato dei comignoli;

Fondamentali sono le verifiche dopo eventi atmosferici eccezionali in seguito al verificarsi di eventi atmosferici di eccezionale intensità: vento, piogge intense e ripetute, nevicate abbondanti o tempeste di grandine sono infatti fattori che possono compromettere la buona tenuta di una copertura, delineando la necessità di eseguire un’imminente manutenzione del tetto.

In questo caso è importante agire non appena possibile ed effettuare al più presto gli eventuali lavori di ripristino. Se così non fosse, gli eventuali danni potrebbero aggravarsi o provocare altre problematiche più invasive.

Risana Soluzioni si occupa di tutto questo, dai controlli alle operazioni di ripristino. Ogni volta, assicuriamo un intervento effettuato nel pieno rispetto della sicurezza di cose e persone. I nostri tecnici effettuano tutte le verifiche del caso, per essere certi che la struttura del tetto non abbia subito danni e che le eventuali tegole di copertura non siano pericolanti o si siano spostate in seguito a delle raffiche di vento.


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Intervento immediato per i danni da maltempo

 

Temporali, grandinate, trombe d’aria, alluvioni, bombe d’acqua, terremoti, possono danneggiare gravemente la tua casa e la tua azienda.

Risana Soluzioni fornisce un servizio di pronto intervento post sinistro rapido e professionale in tutto il territorio nazionale.

Intervenire in tempi brevissimi è fondamentale in quanto molte volte non vi è la percezione del reale danno e fumi, gas, polveri, acqua o fanghi possono essere causa di un ulteriore danneggiamento dei beni e delle strutture.

Risana Soluzioni garantisce ai propri clienti un intervento di Pronto Intervento entro 5h dalla chiamata attivo 24h per 365 giorni all’anno.

Il servizio di Pronto Intervento consiste nell’effettuazione immediata di un sopralluogo da parte dei nostri tecnici per analizzare la situazione; una volta raccolte le informazioni necessarie siamo in grado di fornire una precisa stima dei danni effettivamente subiti e predisporre le attività di Pronto Intervento e le successive operazioni di messa in sicurezza e di bonifica.

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Revisione linee vita: come e quando farla?

​L’installazione di sistemi anticaduta (le cosiddette linee vita) su ristrutturazioni ed edifici di nuova costruzione è un obbligo riconosciuto in numerose regioni italiane.

Gli utilizzatori di questi sistemi sono i soggetti che, per svolgere la loro attività, devono salire sui tetti e quindi dono esposti al rischio di caduta.
Per la loro sicurezza sono tenuti a richiedere la documentazione delle linee vita prima di accedere alla copertura, verificando che la data dell’ultima revisione effettuata non sia superiore a un anno e controllando al tempo stesso di persona la corrispondenza e l’integrità delle linee vita.

Le attività di base di queste ispezioni sono la pulizia degli ancoraggi, il serraggio dei dadi e il tensionamento del cavo.

Ma ogni quanto si dovrebbe eseguire la revisione periodica delle linee vita?

In seguito all’installazione di una linea vita è fondamentale procedere periodicamente alla revisione del sistema. L’intervento di personale competente è richiesto sempre in seguito al montaggio, prima della messa in servizio del sistema, e successivamente “almeno una volta all’anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi” (UNI EN 11158, art. 9.1.6). Si rende inoltre obbligatoria un’ispezione, prima di procedere a un ulteriore uso, in seguito ad un arresto di caduta.

In cosa consiste la revisione?

Il DLGS 81/2008 prevede, tra le misure generali di tutela, l’obbligo di verificare la “regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti” (art. 15, comma 1, lettera z). Impone inoltre l’uso di sistemi e dispositivi che siano conformi alle norme tecniche (art. 115, comma 1). Il responsabile della verifica periodica viene riconosciuto nel datore di lavoro (proprietario dell’immobile o amministratore condominiale) o nel responsabile di cantiere.


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Pulizia grondaie e pluviali per mantenere la tua casa sicura

La pulizia delle grondaie e dei pluviali va eseguita periodicamente e in genere con cadenza annuale verso la fine dell’estate. E’ un’operazione che si può eseguire autonomamente a patto di essere dotati della giusta attrezzatura e che si possa raggiungere il tetto con facilità.

La pulizia delle grondaie e dei pluviali in condominio non può e non deve essere eseguita con mezzi fai da te ma sarà sempre necessario affidarsi a specialisti che sappiano come operare in sicurezza anche ad altezze elevate.

La pulizia delle grondaie e dei pluviali è un’attività fondamentale per evitare i problemi conseguenti al deposito di foglie e detriti che, ostruendo, possono provocare il ristagno dell’acqua piovana e favorire, di conseguenza, il cedimento dei gocciolatoi oltre che la formazione di muffe, danni sulle facciate e infiltrazioni d’acqua all’interno della casa.

La pulizia delle grondaie e dei pluviali dovrebbe essere compiuta almeno una volta l’anno. Se la pulizia dei canali di scolo delle acque piovane è effettuata con regolarità, la loro funzionalità sarà sicuramente assicurata, eliminando il rischio di accumuli di foglie e detriti vari ed evitando le problematiche relative al ristagno di acqua.

La pulizia delle grondaie e dei pluviali può essere fatta in autonomia ma, essendo spesso effettuata ad altezze elevate, è opportuno prendere tutte le precauzioni del caso al fine di evitare incidenti o cadute pericolose. Rivolgersi a dei professionisti del settore è certamente più vantaggioso dal punto di vista della sicurezza,

Se durante il controllo e la pulizia delle grondaie e pluviali risultassero danneggiati o forati alcuni elementi, è consigliabile non rimandare eventuali riparazioni o sostituzioni, perché potrebbero verificarsi delle perdite d’acqua con conseguenze su cornicioni e facciate.


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Credito d’imposta adeguamento ambienti lavoro, santificazione e DPI

Credito d’imposta adeguamento ambienti lavoro, santificazione e DPI

Il DL Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020 e contiene 266 articoli.

Il provvedimento normativo sulle “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” conferma quanto già anticipato nella bozza circolata nei giorni scorsi circa il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e DPI.

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO


Questo aspetto viene disciplinato all’articolo 120 che si compone di 6 commi ed elenca gli interventi e i soggetti verso i quali è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80 mila euro.

L’obiettivo è quello di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, verso:

i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 Decreto Rilancio (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema…), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore.

Gli interventi necessari, per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, che rientrano nel credito d’imposta adeguamento luoghi di lavoro e identificati nel Decreto Legge Rilancio, sono: quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
quelli per l’acquisto di arredi di sicurezza, gli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa,
quelli per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Al comma 2 dell’art.120 viene precisato, inoltre che il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta.

In successiva fase verranno identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa e delle condizioni previste dalla Comunicazione delle Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e per successive modifiche.

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E DPI


Con l’articolo 125 viene regolamentato il credito d’imposta, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60 mila euro, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tra le spese ammissibili al credito d’imposta in questione, rientrano quelle per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  •  l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Come utilizzare il credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI?

Questo può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 4 rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione DL Rilancio, l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 200 milioni di euro.

Il comma 5 dell’articolo 125, prevede l’applicazione della misura nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C(2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, e successive modifiche.

Il comma 6 abroga l’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l’articolo 30 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Superbonus nel decreto Rilancio 2020

L’art. 119 (Incentivi per l’efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del decreto Rilancio ha previsto nuove possibilità per l’edilizia con l’incentivazione degli interventi di ristrutturazione edilizia che migliorino l’efficienza energetica e diminuiscano il rischio sismico del patrimonio edilizio italiano.

Ecobonus e Sisma Bonus al 110%: i tetti di spesa

In riferimento ai limiti di spesa, il decreto rilancio prevede sia per ecobonus che per sisma bonus una suddivisione della detrazione complessiva in 5 quote annuali di pari importo. Vediamo a quanto ammontano i tetti massimi di spesa per ogni singola categoria di intervento:

  • per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo [comma 1, lettera a) dell’art. 119], la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati [comma 1, lettera b) dell’art. 119], la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • per interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti [comma 1, lettera c) dell’art. 119] a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o di microcogenerazione, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Nel caso congiuntamente ai suddetti interventi siano eseguiti altri interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa, questi potranno godere della nuova aliquota potenziata al 110% rispettando però gli originari tetti di spesa e, quindi, ad esempio:

  • per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro;
  • per gli interventi sugli involucri (che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza anche inferiore al 25% ma che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010), il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
  • per l’istallazione di pannelli o schermature solari, il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
    per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua, il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
  • Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sisma bonus) il limite massimo di spesa consentito è di 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Ecobonus e Sisma bonus al 110%: come ottenerli?

Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche.
[fonte Lavori Pubblici]

Sanificazione strutture non sanitarie #Covid-19

Istituto Superiore della sanità ha pubblicato il “Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”.

Il rapporto presenta una panoramica relativa all’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19.

Le indicazioni si basano sulle evidenze, a oggi disponibili, relativamente alla trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali. Le indicazioni considerano anche l’impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo.

Il documento include anche indicazioni sul trattamento del tessile da effettuarsi in loco (sia abbigliamento in prova che superfici non dure quali arredi imbottiti, tendaggi, ecc). Il rapporto precisa i termini usati nell’ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per l’ambiente e detergente.

Riguardo la stabilità nel tempo del virus SARS-CoV-2 su differenti superfici il rapporto fornisce una tabella di immediata fruizione dalla quale si evidenzia che sulla carta da stampa e velina le particelle virali infettanti sono state rilevate fino a 30 minuti dalla contaminazione; dopo 3 ore non sono più state rilevate. Sul tessuto, invece la presenza di tali particelle è risultata più duratura nel tempo: sono state rilevate fino a 1 giorno dalla contaminazione e non più rilevate dopo 2 giorni. Su banconote e vetro la presenza delle particelle virali infettanti è stata rilevata fino a 2 giorni dopo la contaminazione; non più rilevata dopo 4 giorni. Più lungo l’intervallo di tempo su acciaio inox e plastica: le particelle virali infettanti sono state rilevate, infatti, fino a 4 giorni dalla contaminazione; non più rilevate dopo 7 giorni. Testata anche la presenza delle particelle virali infettanti sulle mascherine chirurgiche: nello strato interno le particelle sono state rilevate fino a 4 giorni dalla contaminazione, dopo 7 giorni non sono state più rilevate; nello strato esterno invece le particelle virali sono risultate presenti fino a 7 giorni dalla contaminazione.

Scarica il rapporto

L’Impermeabilizzazione del tetto: come e quando farla

Un tetto perfettamente funzionale dovrebbe essere costituito da un rivestimento superficiale, uno strato di impermeabilizzante, l’isolante termico, il massetto pendente e una barriera antivapore.

Col passare degli anni gli eventi atmosferici e, soprattutto, le fitte piogge possono causare un cedimento dello strato impermeabilizzante, permettendo l’infiltrazione dell’acqua: è questo il momento per intervenire per ripristinarne la funzionalità.

Le infiltrazioni ai tetti sono un problema rilevante in quanto possono portare notevoli danni anche alla struttura dell’immobile. Ecco perché è necessario controllare spesso lo stato dei sottotetti, soprattutto su fabbricati di non recente costruzione. In questi casi diventa necessario procedere alla sua impermeabilizzazione, che può essere realizzata con diverse procedure da scegliere in base alle esigenze e alle disponibilità economiche. Non solo, perché l’impermeabilizzante per il tetto deve essere tale da resistere alle sollecitazioni che normalmente le strutture hanno, anche in fase di lavori, deve quindi trattarsi di un materiale che ha una buona elasticità e capacità di adattamento ai mutamenti.

Proprio per questo la scelta dell’impermeabilizzante non può essere fatta senza prima un sopralluogo in grado di determinare lo stato della struttura, i materiali utilizzati per la realizzazione e la capacità di supportare lo strato impermeabilizzante. In particolare occorre verificare lo stato di pavimentazione e massetto e l’esistenza delle giuste pendenze. Solo dopo aver eseguito questa verifica sarà possibile scegliere il materiale e tra un impermeabilizzante che non ha bisogno di rimozione del pavimento e uno che invece richiede un intervento più invasivo che possa prevedere il ripristino totale della base.

Sono diversi i metodi di impermeabilizzazione di un tetto e andranno scelti in relazione alle esigenze dell’edificio, e alla sua età di costruzione.

Caratteristiche delle membrane pre-fabbricate bituminose

Fatta la doverosa premessa si può passare ad indicare gli impermeabilizzanti per tetti solitamente usati. Molto conosciute sono le membrane pre-fabbricate bituminose. Queste sono ricavate dal petrolio attraverso un processo denominato di distillazione. Non si deve però pensare ad una forma liquida, infatti si trova in vendita in rotoli e gli stessi sono resi ancora più performanti dall’uso da un’armatura interna. Questa può essere in vetro, vetro/tessuto, poliestere. L’armatura serve a rendere più resistente la guaina che si va a realizzare. Anche l’applicazione è piuttosto semplice e veloce perché basta srotolare la membrana. La stessa si può utilizzare sopra lo strato già esistente e il fissaggio avviene con l’uso di fiamme libere, in commercio vi sono però anche membrane bituminose con adesivo.

In entrambi i casi è bene porre particolare attenzione alla posa in opera perché deve essere tale da garantire il perfetto incollaggio anche in tutti quei punti che possono essere considerati deboli, cioè giunture laterali e di testa. Se si opta per le membrane autoadesive invece bisogna porre attenzione anche ad eventuali irregolarità della base che possono compromettere la buona riuscita della posa in opera. Non è necessario quindi l’uso di particolari attrezzi per il fissaggio che d’altronde potrebbero creare dei danni alla membrana e di conseguenza essere fonte di ulteriori infiltrazioni. I vantaggi di un impermeabilizzante per tetti sono notevoli, infatti è spesso almeno 4 mm e di conseguenza assicura una buona protezione e la calpestabilità, inoltre non richiede la rimozione del materiale già presente sul tetto.

Membrane pre-fabbricate polimeriche

Un’alternativa, non sempre utilizzabile, per impermeabilizzare il tetto sono le membrane pre-fabbricate polimeriche. In questo caso non è presente il bitume, o comunque è presente in misura inferiore al 50%, e al suo posto vi sono dei polimeri, può trattarsi di PVC o polietilene. Anche in questo caso può essere presente un’armatira all’interno dello strato, laddove non sia presente, il manto creato non sarà calpestabile e potrebbe essere necessario completare il lavoro in modo da rendere calpestabile la superficie. Si è detto in precedenza che non sempre è applicabile questa tipologia di membrana, questo avviene perché vi è incompatibilità con alcuni materiali, ad esempio non può essere utilizzata se lo strato precedente è formato da bitume, solventi, asfalto, catrame, idrocarburi.

Tra i vantaggi di un impermeabilizzate tetto realizzato con membrane polimeriche vi è l’elasticità e la resistenza alle elevate temperature, questo vuol dire che è capace di resistere alle sollecitazioni che possono derivare da assestamenti e piccoli movimenti e non temono le escursioni termiche. Nonostante quest’ultima caratteristica, deve essere ricordato che non possono essere esposte ai raggi UV, quindi via libera all’uso per i tetti anche ad elevate temperature, ma non sotto i raggi diretti del sole.

Quando è consigliato l’uso delle membrane autoprotette e ardesiate

Si è visto con le due precedenti tipologie che lo strato impermeabilizzante non può essere esposto ai raggi UV. Qualora però vi fosse la necessità di esporre ad agenti atmosferici il sistema di impermeabilizzazione tetto la soluzione ideale sono le membrane autoprotette e ardesiate. In questo caso lo strato impermeabilizzante per il tetto è ricoperto in modo da poter essere esposto a vista. Ciò si può fare con una guaina ardesiata oppure con lamiere di rame o alluminio. La guaina ardesiata a sua volta è di due tipologie: calpestabile e non calpestabile. La guaina ardesiata ha il vantaggio di impermeabilizzare il tetto, ma non consentire la formazione di vapori. Si tratta quindi di una guaina traspirante, questo evita tutti gli inconvenienti legati alla formazione di condensa. Non è particolarmente adatta alle zone con clima rigido e la posa in opera dovrebbe essere eseguita in giornate soleggiate. Per evitare tutti i problemi legati al calpestio è possibile applicare sulla superficie un pavimento flottante o un rivestimento in cemento. Maggiore resistenza hanno, invece, le membrane autoprotette rivestite in rame o alluminio.

Per la impermeabilizzazione del tetto è possibile optare per un’ulteriore soluzione, cioè i teli protettivi per sottotetti. Si tratta di semplici teli traspiranti che consentono di proteggere dalle infiltrazioni. Vengono fissati con chiodi o graffette. Si tratta di un sistema che evita la formazione di condense ed è particolarmente indicato nei sottotetti ventilati. Tale soluzione è anche particolarmente economica e veloce, per questo è spesso preferita.

Impermeabilizzazione tetti con soluzioni liquide

Estrema versatilità hanno i sistemi impermeabilizzanti liquidi, questo perché consentono di raggiungere facilmente anche i punti più difficili, a differenza delle membrane in precedenza viste. In commercio vi sono diverse soluzioni queste possono essere mono-componente e bi-componente, cioè formati da un unico materiale o da due materiali. In commercio vi sono soluzioni anche dotate di reti o fibre che quindi assicurano una maggiore resistenza. In teoria un lavoro di impermeabilizzazione tetti con soluzioni liquide, che a contatto con l’ossigeno diventano solide, può essere fatto anche da soli. Deve però essere sottolineato che occorre una certa manualità nella posa in opera perché il tempo il cui il barattolo può restare aperto e il materiale steso con pennello o rullo è piuttosto breve infatti il prodotto per sua natura solidifica. Le caratteristiche tecniche di questi prodotti sono tali che offrono notevoli vantaggi, questi bloccano il passaggio dell’acqua, ma lasciano traspirare la superficie, vuol dire che non si formano vapori. La guaina liquida offre anche un altro vantaggio, cioè può essere utilizzata senza che sia necessario rimuovere eventuali pavimentazioni presenti, si può tranquillamente stendere sopra. La conseguenza è che i costi dell’intervento si riducono perché viene meno la manodopera necessaria per l’eliminazione delle pavimentazioni e non è necessario sostenere gli oneri economici relativi allo smaltimento dei materiali di risulta. La guaina impermeabilizzante liquida inoltre ha una buona resistenza ai raggi UV.

Impermeabilizzanti a base cementizia

Per chi ha bisogno di impermeabilizzare un tetto le possibili soluzioni non finiscono qui: è possibile scegliere anche gli impermeabilizzanti a base cementizia. Questi sono molto versatili, nel senso che non hanno particolari limiti in quanto possono essere utilizzati per una grande varietà di superfici. Gli impermeabilizzanti cementizi sono realizzati con l’aggiunta di composti elastomerici che rendono la guaina realizzata elastica e quindi in grado di reagire bene alle sollecitazioni a cui nel tempo la struttura può essere sottoposta. Il risultato sarà un’impermeabilizzazione tetti calpestabile. Tra i vantaggi vi è la facilità di posa in opera in quanto tale impermeabilizzante può essere utilizzato anche con una base ancora umida e quindi con un massetto non giunto a perfetta maturazione, soluzione quindi perfetta anche per le nuove costruzioni.

Impermeabilizzare e isolare termicamente: si può!

Per chi non vuole semplicemente impermeabilizzare ma vuole anche aumentare le prestazioni termiche del proprio immobile l’ultima soluzione per l’impermeabilizzazione tetti sono i sistemi termoisolanti. In questo caso si possono utilizzare schiume poliuretaniche a spruzzo, queste sono impermeabili all’acqua e allo stesso tempo sono in grado di isolare dal punto di vista termico il tetto. Proprio per tali caratteristiche sono utilizzate anche per impermeabilizzare le piscine. Il risultato è una minore dispersione del calore interno e allo stesso tempo una minore penetrazione verso l’interno delle temperature esterne, sia invernali, sia estive. Anche in questo caso non è necessario procedere con lavori di rimozione pavimenti perché si può tranquillamente lavorare sullo strato già esistente. In questo modo non vi sono costi di manodopera e di smaltimento. Le schiume poliuretaniche inoltre realizzano una guaina di spessore sottilissimo. Lo strato che si realizza è anche calpestabile.

[Fonte]


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Disinfettanti #Covid-19

Per contenere l’emergenza sanitaria COVID-19 si rende necessario, tra l’altro, che gli operatori, le imprese e la popolazione più in generale, adottino comportamenti adeguati per una corretta igiene delle mani e una efficace disinfezione delle superfici e degli ambienti.

I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi ricadono in distinti processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi. In entrambi i casi i prodotti, prima della loro immissione in commercio, devono essere preventivamente autorizzati a livello nazionale o europeo.

Ai fini di un appropriato utilizzo, va precisato che i vari prodotti per la disinfezione (con specifiche proprietà nei confronti dei microrganismi), sono diversi dai detergenti e dagli igienizzanti con i quali, pertanto, non vanno confusi. Per questi ultimi, tra l’altro, non è prevista alcuna autorizzazione preventiva ma devono essere conformi alla normativa sui detergenti (igienizzanti per gli ambienti) o sui prodotti cosmetici (igienizzanti per la cute) o ad altra normativa pertinente.

Per completezza informativa si riportano anche i riferimenti normativi per biocidi e PMC che sono, rispettivamente, il Regolamento (UE) 528/2012 (noto come BPR, Biocidal Products Regulation) e il DPR 392/1998 (4) insieme al Provvedimento del 5 febbraio 1999.

I principali tipi di disinfettanti sono:

  • alcol etilico, disinfettante molto comune per la facile reperibilità sul mercato e il relativo basso costo. In commercio si trova in concentrazioni variabili tra il 60 e il 75%. Si usa sia per la disinfezione di superfici e strumenti (ad eccezione di quelli da sala operatoria), sia per disinfettare la pelle priva di ferite (o cute intatta o integra come indicato in etichetta), ad esempio prima di effettuare una iniezione. In alternativa si può usare anche l’alcool propilico;
  • ipoclorito di sodio, disponibile sul mercato in concentrazioni che variano tra l’1,5 e il 15%, ha un’azione disinfettante efficiente contro batteri, virus, muffe e spore anche a basse concentrazioni. È comunemente conosciuto anche con il nome di candeggina o varechina (3-5%), euclorina, amuchina (1,5%). A concentrazioni comprese tra 5 e 10%, può essere irritante per pelle ed occhi (così come indicato sull’etichetta), mentre a concentrazioni superiori al 10% deve essere considerato un agente corrosivo: è necessario, quindi, usarlo con particolare cura. L’ipoclorito in presenza di acidi sviluppa cloro che è un gas tossico; a contatto con ammoniaca genera clorammina che è irritante; a contatto con acqua ossigenata sviluppa ossigeno (non tossico) che annulla la sua azione disinfettante. Per questi motivi, l’ipoclorito di sodio non deve essere mescolato con altri prodotti per evitare effetti indesiderati sulla salute degli operatori;
  • acqua ossigenata, agisce con un meccanismo simile a quello dell’ipoclorito su batteri, spore, virus e lieviti, ma è meno efficiente. È ampiamente disponibile sul mercato diluita a diverse concentrazioni (dal 3 al 12%). Nella sua forma diluita è utilizzata soprattutto per disinfettare piccole ferite, in ambito domestico, in ambienti professionali e in cosmetica (anche come sbiancante e decolorante). Si degrada con facilità (la degradazione è visibile dal rigonfiamento del contenitore) e deve essere mantenuta in luogo fresco; quando è concentrata al 35% va conservata alla temperatura di 4°C e usata con cura perché corrosiva;
  • composti d’ammonio quaternario (QUATs), privi di un colore ed odore specifico, sono molto utilizzati per la disinfezione di superfici ed ambienti (ad esempio nelle mense e nelle zone di preparazioni alimentari). Sono disponibili sul mercato a concentrazioni di 1,5-2,5%; quando sono più concentrati devono essere diluiti in acqua prima dell’uso e maneggiati con cura perché irritanti e, in alcuni casi, anche corrosivi per pelle e occhi. Riescono ad eliminare batteri, la maggior parte dei virus, ma generalmente non le spore;
  • ossido di etilene, per la sua elevata efficacia nei confronti di batteri, funghi, virus e spore, è utilizzato soprattutto per sterilizzare strumenti chirurgici, sale operatorie e contenitori per farmaci e/o alimenti: la distruzione dei microorganismi è totale. A temperatura ambiente è un gas e poiché è infiammabile e tossico, può essere maneggiato solo da personale esperto;

[Fonte ISS]

Linee vita

Linea vita è un termine che ha iniziato a diffondersi in Italia ormai da più di dieci anni. Da quando le prime leggi ed i primi regolamenti locali hanno introdotto l’obbligo di installare sui tetti, di dispositivi permanenti a garanzia della sicurezza durante i successivi lavori in quota.

Con i termini “Linea vita” viene comunemente identificato l’insieme dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per la sicurezza degli operatori contro le cadute dall’alto. I dispositivi di ancoraggio sono solitamente in acciaio, in alluminio o in materiali tessili come il polipropilene, possono essere fissi o removibili, monoutente o progettati per permettere a più operatori di collegarvisi contemporaneamente.

Questo sistema oltre ad essere utilizzato sulle coperture viene utilizzato anche nei cantieri per altri tipi di lavori in quota o dove vi sia un reale pericolo di caduta (es. nella realizzazione di ponti, viadotti…).

Le linee vita per tetti vengono generalmente installate per la realizzazione del tetto ma vengono poi lasciate in opera al fine di permettere di eseguire in sicurezza anche i successivi interventi di ispezione e manutenzione ordinaria.

La crescente attenzione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, unita all’obbligatorietà imposta dal D. Lgs 81/2008 di proteggere contro le cadute dall’alto tutte le lavorazioni eseguite sopra i 2 metri di altezza (calcolata dal piano stabile), ha portato molti comitati regionali a legiferare in materia sicurezza, creando una normativa linea vita ad hoc per ogni regione italiana.

In quali regioni vige l’obbligo della Linea Vita?

L’obbligo della Linea Vita, ovvero della protezione contro le cadute dall’alto, è esteso in tutto il territorio italiano, secondo il D. Lgs. 81/2008, indipendentemente dalle normative regionali sulla Linea Vita, le quali impongono l’ulteriore onere di presentare un progetto di impianto anticaduta per il ritiro dell’onere abilitativo.

In particolare le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Umbria, Veneto e Campania, con leggi e decreti regionali, impongono l’obbligo della Linea Vita, ovvero di presentare un progetto di impianto anticaduta permanente, eseguito da un tecnico abilitato, per ritirare oneri abilitativi, quali concessione edilizia, SCIA.

In queste regioni, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti, nonché l’istallazione di impianti tecnologici in coperture (come gli impianti fotovoltaici e i solari termici) devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

 

Tel 0396776453