Credito d’imposta adeguamento ambienti lavoro, santificazione e DPI

Credito d’imposta adeguamento ambienti lavoro, santificazione e DPI

Il DL Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020 e contiene 266 articoli.

Il provvedimento normativo sulle “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” conferma quanto già anticipato nella bozza circolata nei giorni scorsi circa il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e DPI.

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO


Questo aspetto viene disciplinato all’articolo 120 che si compone di 6 commi ed elenca gli interventi e i soggetti verso i quali è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80 mila euro.

L’obiettivo è quello di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, verso:

i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 Decreto Rilancio (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema…), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore.

Gli interventi necessari, per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, che rientrano nel credito d’imposta adeguamento luoghi di lavoro e identificati nel Decreto Legge Rilancio, sono: quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
quelli per l’acquisto di arredi di sicurezza, gli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa,
quelli per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Al comma 2 dell’art.120 viene precisato, inoltre che il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta.

In successiva fase verranno identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa e delle condizioni previste dalla Comunicazione delle Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e per successive modifiche.

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E DPI


Con l’articolo 125 viene regolamentato il credito d’imposta, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60 mila euro, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tra le spese ammissibili al credito d’imposta in questione, rientrano quelle per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  •  l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Come utilizzare il credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI?

Questo può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 4 rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione DL Rilancio, l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 200 milioni di euro.

Il comma 5 dell’articolo 125, prevede l’applicazione della misura nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C(2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, e successive modifiche.

Il comma 6 abroga l’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l’articolo 30 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Sanificazione strutture non sanitarie #Covid-19

Istituto Superiore della sanità ha pubblicato il “Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”.

Il rapporto presenta una panoramica relativa all’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19.

Le indicazioni si basano sulle evidenze, a oggi disponibili, relativamente alla trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali. Le indicazioni considerano anche l’impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo.

Il documento include anche indicazioni sul trattamento del tessile da effettuarsi in loco (sia abbigliamento in prova che superfici non dure quali arredi imbottiti, tendaggi, ecc). Il rapporto precisa i termini usati nell’ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per l’ambiente e detergente.

Riguardo la stabilità nel tempo del virus SARS-CoV-2 su differenti superfici il rapporto fornisce una tabella di immediata fruizione dalla quale si evidenzia che sulla carta da stampa e velina le particelle virali infettanti sono state rilevate fino a 30 minuti dalla contaminazione; dopo 3 ore non sono più state rilevate. Sul tessuto, invece la presenza di tali particelle è risultata più duratura nel tempo: sono state rilevate fino a 1 giorno dalla contaminazione e non più rilevate dopo 2 giorni. Su banconote e vetro la presenza delle particelle virali infettanti è stata rilevata fino a 2 giorni dopo la contaminazione; non più rilevata dopo 4 giorni. Più lungo l’intervallo di tempo su acciaio inox e plastica: le particelle virali infettanti sono state rilevate, infatti, fino a 4 giorni dalla contaminazione; non più rilevate dopo 7 giorni. Testata anche la presenza delle particelle virali infettanti sulle mascherine chirurgiche: nello strato interno le particelle sono state rilevate fino a 4 giorni dalla contaminazione, dopo 7 giorni non sono state più rilevate; nello strato esterno invece le particelle virali sono risultate presenti fino a 7 giorni dalla contaminazione.

Scarica il rapporto

Disinfettanti #Covid-19

Per contenere l’emergenza sanitaria COVID-19 si rende necessario, tra l’altro, che gli operatori, le imprese e la popolazione più in generale, adottino comportamenti adeguati per una corretta igiene delle mani e una efficace disinfezione delle superfici e degli ambienti.

I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi ricadono in distinti processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi. In entrambi i casi i prodotti, prima della loro immissione in commercio, devono essere preventivamente autorizzati a livello nazionale o europeo.

Ai fini di un appropriato utilizzo, va precisato che i vari prodotti per la disinfezione (con specifiche proprietà nei confronti dei microrganismi), sono diversi dai detergenti e dagli igienizzanti con i quali, pertanto, non vanno confusi. Per questi ultimi, tra l’altro, non è prevista alcuna autorizzazione preventiva ma devono essere conformi alla normativa sui detergenti (igienizzanti per gli ambienti) o sui prodotti cosmetici (igienizzanti per la cute) o ad altra normativa pertinente.

Per completezza informativa si riportano anche i riferimenti normativi per biocidi e PMC che sono, rispettivamente, il Regolamento (UE) 528/2012 (noto come BPR, Biocidal Products Regulation) e il DPR 392/1998 (4) insieme al Provvedimento del 5 febbraio 1999.

I principali tipi di disinfettanti sono:

  • alcol etilico, disinfettante molto comune per la facile reperibilità sul mercato e il relativo basso costo. In commercio si trova in concentrazioni variabili tra il 60 e il 75%. Si usa sia per la disinfezione di superfici e strumenti (ad eccezione di quelli da sala operatoria), sia per disinfettare la pelle priva di ferite (o cute intatta o integra come indicato in etichetta), ad esempio prima di effettuare una iniezione. In alternativa si può usare anche l’alcool propilico;
  • ipoclorito di sodio, disponibile sul mercato in concentrazioni che variano tra l’1,5 e il 15%, ha un’azione disinfettante efficiente contro batteri, virus, muffe e spore anche a basse concentrazioni. È comunemente conosciuto anche con il nome di candeggina o varechina (3-5%), euclorina, amuchina (1,5%). A concentrazioni comprese tra 5 e 10%, può essere irritante per pelle ed occhi (così come indicato sull’etichetta), mentre a concentrazioni superiori al 10% deve essere considerato un agente corrosivo: è necessario, quindi, usarlo con particolare cura. L’ipoclorito in presenza di acidi sviluppa cloro che è un gas tossico; a contatto con ammoniaca genera clorammina che è irritante; a contatto con acqua ossigenata sviluppa ossigeno (non tossico) che annulla la sua azione disinfettante. Per questi motivi, l’ipoclorito di sodio non deve essere mescolato con altri prodotti per evitare effetti indesiderati sulla salute degli operatori;
  • acqua ossigenata, agisce con un meccanismo simile a quello dell’ipoclorito su batteri, spore, virus e lieviti, ma è meno efficiente. È ampiamente disponibile sul mercato diluita a diverse concentrazioni (dal 3 al 12%). Nella sua forma diluita è utilizzata soprattutto per disinfettare piccole ferite, in ambito domestico, in ambienti professionali e in cosmetica (anche come sbiancante e decolorante). Si degrada con facilità (la degradazione è visibile dal rigonfiamento del contenitore) e deve essere mantenuta in luogo fresco; quando è concentrata al 35% va conservata alla temperatura di 4°C e usata con cura perché corrosiva;
  • composti d’ammonio quaternario (QUATs), privi di un colore ed odore specifico, sono molto utilizzati per la disinfezione di superfici ed ambienti (ad esempio nelle mense e nelle zone di preparazioni alimentari). Sono disponibili sul mercato a concentrazioni di 1,5-2,5%; quando sono più concentrati devono essere diluiti in acqua prima dell’uso e maneggiati con cura perché irritanti e, in alcuni casi, anche corrosivi per pelle e occhi. Riescono ad eliminare batteri, la maggior parte dei virus, ma generalmente non le spore;
  • ossido di etilene, per la sua elevata efficacia nei confronti di batteri, funghi, virus e spore, è utilizzato soprattutto per sterilizzare strumenti chirurgici, sale operatorie e contenitori per farmaci e/o alimenti: la distruzione dei microorganismi è totale. A temperatura ambiente è un gas e poiché è infiammabile e tossico, può essere maneggiato solo da personale esperto;

[Fonte ISS]

Prendersi cura degli ambienti #Covid-19

Per contrastare la diffusione dell’epidemia da virus SARS-CoV-2, garantire la qualità degli ambienti indoor risulta fondamentale nella tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori.

L’Istituto superiore della sanità ha pubblicato un rapporto che fornisce una serie di raccomandazioni da seguire sia negli ambienti domestici che lavorativi per mantenere un buon livello di qualità dell’aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 – Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 21 aprile 2020.

Lo potete leggere qui Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020

 

Tel 0396776453