Revisione linee vita: come e quando farla?

​L’installazione di sistemi anticaduta (le cosiddette linee vita) su ristrutturazioni ed edifici di nuova costruzione è un obbligo riconosciuto in numerose regioni italiane.

Gli utilizzatori di questi sistemi sono i soggetti che, per svolgere la loro attività, devono salire sui tetti e quindi dono esposti al rischio di caduta.
Per la loro sicurezza sono tenuti a richiedere la documentazione delle linee vita prima di accedere alla copertura, verificando che la data dell’ultima revisione effettuata non sia superiore a un anno e controllando al tempo stesso di persona la corrispondenza e l’integrità delle linee vita.

Le attività di base di queste ispezioni sono la pulizia degli ancoraggi, il serraggio dei dadi e il tensionamento del cavo.

Ma ogni quanto si dovrebbe eseguire la revisione periodica delle linee vita?

In seguito all’installazione di una linea vita è fondamentale procedere periodicamente alla revisione del sistema. L’intervento di personale competente è richiesto sempre in seguito al montaggio, prima della messa in servizio del sistema, e successivamente “almeno una volta all’anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi” (UNI EN 11158, art. 9.1.6). Si rende inoltre obbligatoria un’ispezione, prima di procedere a un ulteriore uso, in seguito ad un arresto di caduta.

In cosa consiste la revisione?

Il DLGS 81/2008 prevede, tra le misure generali di tutela, l’obbligo di verificare la “regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti” (art. 15, comma 1, lettera z). Impone inoltre l’uso di sistemi e dispositivi che siano conformi alle norme tecniche (art. 115, comma 1). Il responsabile della verifica periodica viene riconosciuto nel datore di lavoro (proprietario dell’immobile o amministratore condominiale) o nel responsabile di cantiere.


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Pulizia grondaie e pluviali per mantenere la tua casa sicura

La pulizia delle grondaie e dei pluviali va eseguita periodicamente e in genere con cadenza annuale verso la fine dell’estate. E’ un’operazione che si può eseguire autonomamente a patto di essere dotati della giusta attrezzatura e che si possa raggiungere il tetto con facilità.

La pulizia delle grondaie e dei pluviali in condominio non può e non deve essere eseguita con mezzi fai da te ma sarà sempre necessario affidarsi a specialisti che sappiano come operare in sicurezza anche ad altezze elevate.

La pulizia delle grondaie e dei pluviali è un’attività fondamentale per evitare i problemi conseguenti al deposito di foglie e detriti che, ostruendo, possono provocare il ristagno dell’acqua piovana e favorire, di conseguenza, il cedimento dei gocciolatoi oltre che la formazione di muffe, danni sulle facciate e infiltrazioni d’acqua all’interno della casa.

La pulizia delle grondaie e dei pluviali dovrebbe essere compiuta almeno una volta l’anno. Se la pulizia dei canali di scolo delle acque piovane è effettuata con regolarità, la loro funzionalità sarà sicuramente assicurata, eliminando il rischio di accumuli di foglie e detriti vari ed evitando le problematiche relative al ristagno di acqua.

La pulizia delle grondaie e dei pluviali può essere fatta in autonomia ma, essendo spesso effettuata ad altezze elevate, è opportuno prendere tutte le precauzioni del caso al fine di evitare incidenti o cadute pericolose. Rivolgersi a dei professionisti del settore è certamente più vantaggioso dal punto di vista della sicurezza,

Se durante il controllo e la pulizia delle grondaie e pluviali risultassero danneggiati o forati alcuni elementi, è consigliabile non rimandare eventuali riparazioni o sostituzioni, perché potrebbero verificarsi delle perdite d’acqua con conseguenze su cornicioni e facciate.


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Credito d’imposta adeguamento ambienti lavoro, santificazione e DPI

Credito d’imposta adeguamento ambienti lavoro, santificazione e DPI

Il DL Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020 e contiene 266 articoli.

Il provvedimento normativo sulle “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” conferma quanto già anticipato nella bozza circolata nei giorni scorsi circa il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e DPI.

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO


Questo aspetto viene disciplinato all’articolo 120 che si compone di 6 commi ed elenca gli interventi e i soggetti verso i quali è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80 mila euro.

L’obiettivo è quello di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, verso:

i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 Decreto Rilancio (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema…), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore.

Gli interventi necessari, per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, che rientrano nel credito d’imposta adeguamento luoghi di lavoro e identificati nel Decreto Legge Rilancio, sono: quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
quelli per l’acquisto di arredi di sicurezza, gli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa,
quelli per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Al comma 2 dell’art.120 viene precisato, inoltre che il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta.

In successiva fase verranno identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa e delle condizioni previste dalla Comunicazione delle Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e per successive modifiche.

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E DPI


Con l’articolo 125 viene regolamentato il credito d’imposta, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60 mila euro, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tra le spese ammissibili al credito d’imposta in questione, rientrano quelle per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  •  l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Come utilizzare il credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI?

Questo può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 4 rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione DL Rilancio, l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 200 milioni di euro.

Il comma 5 dell’articolo 125, prevede l’applicazione della misura nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C(2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, e successive modifiche.

Il comma 6 abroga l’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l’articolo 30 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Superbonus nel decreto Rilancio 2020

L’art. 119 (Incentivi per l’efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del decreto Rilancio ha previsto nuove possibilità per l’edilizia con l’incentivazione degli interventi di ristrutturazione edilizia che migliorino l’efficienza energetica e diminuiscano il rischio sismico del patrimonio edilizio italiano.

Ecobonus e Sisma Bonus al 110%: i tetti di spesa

In riferimento ai limiti di spesa, il decreto rilancio prevede sia per ecobonus che per sisma bonus una suddivisione della detrazione complessiva in 5 quote annuali di pari importo. Vediamo a quanto ammontano i tetti massimi di spesa per ogni singola categoria di intervento:

  • per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo [comma 1, lettera a) dell’art. 119], la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati [comma 1, lettera b) dell’art. 119], la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • per interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti [comma 1, lettera c) dell’art. 119] a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o di microcogenerazione, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Nel caso congiuntamente ai suddetti interventi siano eseguiti altri interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa, questi potranno godere della nuova aliquota potenziata al 110% rispettando però gli originari tetti di spesa e, quindi, ad esempio:

  • per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro;
  • per gli interventi sugli involucri (che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza anche inferiore al 25% ma che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010), il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
  • per l’istallazione di pannelli o schermature solari, il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
    per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua, il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
  • Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sisma bonus) il limite massimo di spesa consentito è di 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Ecobonus e Sisma bonus al 110%: come ottenerli?

Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche.
[fonte Lavori Pubblici]

Come si propaga un incendio e le regole di prevenzione

Gli incendi rientrano certamente fra gli eventi che più frequentemente possono accadere e possono essere provocati da diverse cause.

Nelle abitazioni i motivi casuali più frequenti sono i fornelli a gas, la brace proveniente da un caminetto, il corto circuito (impianti elettrici non a norme), il contatto con superfici e punti caldi, le reazioni chimiche in genere, il mal funzionamento di oggetti elettrici (fornelli elettrici, stufette, friggitrici, alberi di natale e luci presepi non a norme CEI, ciabatte, prese di correnti esterne, distributori di snack nelle scuole), il mal funzionamento di canne fumarie ecc.

L’incendio provoca effetti di diversa natura.

Oltre al panico delle persone eventualmente coinvolte, come è noto, una volta sviluppatosi l’incendio all’ interno di un ambiente chiuso il fumo e i gas caldi della combustione salgono verso l’alto e si allargano sotto il soffitto.

Il fumo poi scende rapidamente riempiendo tutto l’ambiente e impedendo così alle persone presenti di individuare le eventuali uscite.

Oltre al fumo, il fuoco genera calore e prodotti di decomposizione che rendono la respirazione difficile.

Infatti la formazione di CO2 satura l’ambiente impoverendo la presenza di ossigeno; nel caso di combustioni non “complete” si può formare il monossido di carbonio o in altri casi è possibile la formazione di gas inquinanti.

Un aumento della temperatura oltre certi limiti può provocare l’autoaccensione degli oggetti presenti negli ambienti e le temperature elevate possono causare fenomeni di ustione alle persone.

Al di sopra di certe temperature inoltre anche le strutture in ferro o i ferri d’armatura del cemento armato del fabbricato perdono la capacità portante, portando al collasso la struttura.

Appare estremamente importante soffermarsi ora sulla velocità con cui si può sviluppare un incendio: questo può fare capire quanto sia importante spegnere immediatamente le prime fiamme (se possibile, se si è dotati di opportuni estintori) e/o di chiamare immediatamente i Vigili del Fuoco.

Si consideri che mentre negli anni cinquanta il tempo necessario per arrivare all’autoaccensione dei prodotti presenti negli ambienti era di quindici minuti, dopo venticinque anni questo tempo era sceso a cinque minuti. Ora si calcola che le condizioni per l’incendio generalizzato possano verificarsi DOPO SOLO TRE MINUTI DALL’INNESCO.

La causa principale di questa accelerazione dei tempi di evoluzione dell’incendio risiede nell’aumento della quantità di materie plastiche infiammabili.

Una volta acquisite e tenute bene a mente quali sono le principali cause alla base degli incendi in casa, sapete bene quanto è importante darsi – e rispettare! – delle buone regole di prevenzione. Di seguito vi riportiamo le più efficaci.

  • Pianificare regolari e periodici controlli da parte di consulenti e tecnici qualificati per verificare il corretto funzionamento di:
    • impianto elettrico;
    • caldaia, stufe e/o altri generatori di calore;
    • sistema di climatizzazione;
    • caminetto e canna fumaria;
    • forno, fornelli e altri elementi della cucina.
  • Anche quando l’impianto elettrico è ben efficiente, bisogna sempre fare attenzione a non caricarlo eccessivamente con doppie prese, ciabatte, prolunghe e altre derivazioni concentrate. Si deve evitare di “strozzare” i cavi delle utenze elettriche, come succede quando si fanno passare sotto porte o finestre o mobili pesanti.
  • Imparare a riconoscere quali sono i liquidi e gli oggetti infiammabili che sono normalmente presenti in casa, soprattutto quelli senza etichetta di pericolo come ad esempio libri, giornali, olio per friggere, strofinacci e affini.
  • Tenere sempre ben custoditi il camino e pentole, padelle e altri utensili quando sono sopra fuochi o fornelli accesi.
  • Non avvicinare mai, neanche per poco tempo, oggetti e liquidi infiammabili a stufe, caminetti e altre fonti di calore. Controllare l’integrità dei tubi del gas dentro la cucina e lungo la facciata del palazzo. Controllare che non ci siano perdite di gas e ricordarsi di chiudere lo specifico rubinetto quando non si deve cucinare.
  • Verificare che non ci siano tagli, strappi o danni sui cavi di alimentazione di elettrodomestici, hi-fi ed utensili elettrici in generale.
  • Tenere sempre a debita distanza le prese elettriche e gli utensili da rubinetti e altre sorgenti d’acqua.
  • Non lasciare accendini, cerini, fiammiferi e candele alla portata di bambini.
  • Non mantenere in stand by hi-fi e altre apparecchiature elettriche quando non sono utilizzate, meglio spegnerle completamente.
  • Non fumare in stato di sonnolenza o quando c’è il rischio di addormentarsi e, in ogni caso, ricordarsi di gettare i mozziconi di sigaretta nel water e mai nel cestino dell’immondizia, ove spesso sono presenti oggetti infiammabili.
  • Non utilizzare dispositivi elettrici quando si hanno piedi o mani bagnate.
  • Ricordarsi di non usare in modo improprio caminetti, stufe elettriche e termoconvettori, ad esempio per asciugare vestiti.
  • Nello svolgimento di lavori domestici o attività di bricolage, stare sempre attenti a non provocare scintille e a non fumare.
  • Riporre in armadi o altri mobili di tipo stagno eventuali contenitori di liquido infiammabile e fare in modo che questi non siano facilmente accessibili.
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